Quando si viola la libertà di manifestazione

Editoriale Congo Attualità n. 338 – a cura della Rete Pace per il Congo

 

Interdizione e repressione

Sono già molti mesi che le autorità amministrative (sindaci e governatori) hanno preso l’abitudine di non permettere, soprattutto all’opposizione, di organizzare qualsiasi tipo di manifestazione di carattere politico, incluso comizi e riunioni. Le forze di sicurezza intervengono subito per disperdere qualsiasi gruppo superiore a 5 – 10 persone, ricorrendo spesso a un uso sproporzionato della forza, utilizzando gas lacrimogeni e manganelli o, addirittura, sparando direttamente sui manifestanti.

Tutto ciò costituisce una violazione, da parte delle autorità locali e centrali, della Costituzione, che garantisce il diritto di espressione e di manifestazione; rivela la mancanza di democrazia, che è spazio di libertà e di partecipazione; indica l’assoluta mancanza del rispetto dei diritti umani, che danno dignità alle persone ed è alla base di una violenza di stato che annulla lo stato di diritto. Ne consegue che ogni atto intrapreso dalle autorità, sia locali che centrali, per impedire o reprimere ogni tentativo di manifestazione è incostituzionale, disumano, deplorevole e, quindi, condannabile.

Radicalizzazione della protesta

D’altra parte, in occasione di alcune giornate “città morte” o di qualche tentativo di manifestazione, alcuni manifestanti non esitano a collocare pietre o a incendiare pneumatici in mezzo alle strade, al fine di impedire la circolazione dei veicoli. Si tratta di due gesti che possono contribuire a perturbare la vita normale della società o, addirittura, l’ordine pubblico, il che offre alle forze di sicurezza il pretesto per intervenire e disperdere il tentativo di manifestazione. Ciò che era stato pensato come strumento di protesta contro il potere rischia di trasformarsi in un bumerang contro i manifestanti stessi.

 

Doveri e responsabilità

– Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la necessità di revocare l’attuale disposizione relativa all’interdizione delle manifestazioni e limitarsi ad applicare correttamente e rigorosamente ciò che la legge prevede sulla libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, nel rispetto della Costituzione e dei Diritti Umani.

– Gli organizzatori delle manifestazioni dovrebbero accettare di concordare con le autorità competenti le modalità, la data, l’orario, il luogo e l’eventuale percorso della manifestazione stessa, affinché esse possano prendere le misure adeguate per garantire la sicurezza delle persone e dell’ambiente durante l’evento stesso.