Regolamento dell’UE sull’approvvigionamento responsabile di minerali

REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (UE) SULL’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI

APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI DILIGENZA RAGIONEVOLE PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Briefing della Società Civile – Ottobre 2015[1]

INDICE:

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI

  1. TRATTARE IL PROBLEMA IN MODO EFFICACE
  2. A COSA DEVE SERVIRE LA DILIGENZA RAGIONEVOLE NELLE CATENE D’APPROVVIGIONAMENTO?
  3. GARANTIRE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI DILIGENZA RAGIONEVOLE VIABILE PER LE IMPRESE

a) Rafforzare le disposizioni del Parlamento relative alle imprese a monte

Raccomandazioni relative alle disposizioni che riguardano le imprese a monte

b) Tradurre in un sistema viabile le disposizioni dell’OCSE relative alle imprese a valle

Raccomandazioni relative alle disposizioni che disciplinano le imprese a valle

  1. GARANTIRE L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA VIABILE PER GLI STATI MEMBRI

a) Obblighi di divulgazione da parte delle imprese

b) Obblighi degli Stati membri concernenti la valutazione della conformità

c) Raccomandazioni relative alle disposizioni in materia di monitoraggio e applicazione

  1. ACCRESCERE L’EFFICACIA DEL REGOLAMENTO: OPTARE PER UN APPROCCIO PIÙ GLOBALE

a) Misure di accompagnamento

b) Eventuale estensione del campo di applicazione materiale

PRESENTAZIONE

In seguito al voto del 20 maggio 2015 al Parlamento europeo, gli Stati membri dell’UE stanno attualmente esaminando il dossier sui “minerali provenienti da zone di conflitti” e dovrebbero rapidamente adottare una posizione comune per quanto riguarda il futuro regolamento sull’approvvigionamento responsabile di minerali. Con questo briefing, Eurac e i suoi partner della società civile commentano la proposta del Parlamento europeo sui minerali provenienti da zone di conflitto e formulano alcune raccomandazioni per la sua attuazione pratica. Il briefing evidenzia il fatto che il regime di diligenza ragionevole, applicato agli operatori a monte e a valle della catena di approvvigionamento che, per primi immettono i minerali in questione, o i prodotti che ne contengono, sul mercato europeo, aumenterebbe l’efficacia del Regolamento stesso. Il briefing esamina le questioni pratiche di attuazione, basandosi sull’esperienza degli Stati membri relativa alle legislazioni europee e nazionali esistenti, al fine di dimostrare che un sistema di diligenza ragionevole è fattibile sia per gli Stati membri che per le imprese. Il briefing formula anche delle raccomandazioni per rafforzare la proposta del Parlamento.

INTRODUZIONE

La votazione del Parlamento europeo, il 20 maggio 2015, ha stabilito i principi fondamentali da applicare in vista di un sistema di diligenza ragionevole che permetta all’Unione europea di allinearsi agli sforzi compiuti a livello mondiale, per combattere il commercio di minerali legati a conflitti, corruzione e violazioni dei diritti umani. Si tratta di elaborare una normativa concreta in materia di diligenza ragionevole, di armonizzare le regole cui sono sottomesse le imprese e gli investitori europei e di assicurarsi che l’UE adotti un approccio coerente e integrato a riguardo di vari suoi obiettivi di sviluppo e di politica estera.

La proposta del Parlamento sottolinea l’importanza di un sistema di diligenza ragionevole obbligatorio che sia maggiormente conforme con le norme internazionali esistenti – principalmente con la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per delle catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza) – e che si applichi agli importatori a monte e agli operatori a valle che sono i primi ad immettere i minerali in questione sul mercato unico europeo.

Gli Stati membri possono basarsi sulla legislazione esistente in materia di diligenza ragionevole, di trasparenza e di controllo dei mercati, per appoggiare la norma di diligenza ragionevole proposta dal Parlamento europeo e per elaborare un sistema efficace e viabile.

PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI

Per assicurarsi di disporre di un sistema di diligenza ragionevole efficace e fattibile, raccomandiamo agli Stati membri di:

  1. Sostenere un Regolamento che esiga che tutte le imprese che, per prime, immettono sul mercato unico europeo i minerali in questione – sotto forma di materie prime grezze o entranti nella composizione di prodotti – si approvvigionino in maniera responsabile, conformemente alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.
  2. Sostenere un Regolamento che rifletta il carattere flessibile e progressivo della diligenza ragionevole. Le norme dovrebbero essere fondate su degli sforzi “ragionevoli” e su un miglioramento continuo e adattarsi alle singole circostanze dell’impresa, ad esempio, la sua posizione all’interno della catena di approvvigionamento, le sue dimensioni e la sua influenza sui fornitori. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 2.
  3. Rafforzare le disposizioni della proposta del Parlamento riguardante le imprese situate a monte e invitare la Commissione, l’OCSE e altri organismi a elaborare degli strumenti e degli orientamenti per aiutarle ad adempiere ai loro obblighi. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3 (a).
  4. Tradurre in termini giuridici le norme della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza che riguardano le imprese a valle, e invitare la Commissione, l’OCSE e altri organismi a elaborare strumenti e linee guida per aiutarle ad adempiere ai loro obblighi. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 3 (b).
  5. Ampliare le disposizioni relative al monitoraggio e all’applicazione del Regolamento (art. 10-15), in modo che si applichino a tutte le imprese incluse nel campo di applicazione del Regolamento, comprese le imprese a valle che sono le prime ad immettere sul mercato i minerali in questione e invitare la Commissione a fornire degli orientamenti che garantiscano un approccio armonizzato e viabile. Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 4.
  6. Rafforzare le misure di accompagnamento, affinché rispondano meglio alle potenziali sfide di sviluppo connesse all’attuazione del Regolamento come, per esempio, quelle cui devono far fronte i settori minerari artigianali e informali. Vedere la sezione 5.
  7. Includere un meccanismo che permetta di aggiungere, in futuro, altri minerali e risorse naturali al campo di applicazione del Regolamento. Vedere la sezione 5.

1. TRATTARE IL PROBLEMA IN MODO EFFICACE

L’obiettivo annunciato dalla Commissione europea a riguardo di questa proposta normativa è quello di interrompere il persistente finanziamento di cui usufruiscono dei gruppi armati e delle forze di sicurezza, in seguito alla loro implicazione nell’estrazione e nella commercializzazione di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio.

Il disastroso impatto di questo commercio è ampiamente conosciuto. Si tratta di un problema di dimensioni mondiali.

  • Negli ultimi sessant’anni, almeno il 40% di tutti i conflitti tra gli Stati sono potenzialmente associati alle risorse naturali.

L’UE è una delle più importanti destinazioni di molti minerali che rischiano di essere legati al finanziamento di conflitti e di violazioni dei diritti umani.

  • Nel 2013, l’UE rappresentava circa il 16% delle importazioni mondiali di stagno, tantalio, tungsteno (“3T”) e oro in forma grezza. Il totale di queste importazioni rappresenta un valore di circa 123 miliardi di €.
  • L’UE è il secondo maggiore importatore di telefoni cellulari e di computer portatili nel mondo, e tre dei cinque maggiori importatori mondiali si trovano nell’UE. [8] Questi due tipi di prodotti contengono dei minerali 3T.

Per combattere contro questa problematica, la Commissione ha proposto un sistema di tipo volontario. Tuttavia, già da qualche tempo le imprese europee dispongono di norme non obbligatorie (non vincolanti), come la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza e i principi guida dell’ONU relativi a imprese e diritti umani, ma poche fra loro hanno scelto di metterle in pratica.

E sembra che esse lo abbiano fatto solo a causa delle esigenze obbligatorie in vigore in altri territori come, per esempio, negli Stati Uniti.

  • Il 93% delle imprese europee che lavorano con dei minerali 3T, e che non sono ancora state toccate dalla legislazione vincolante degli Stati Uniti, non fanno alcun riferimento, sul loro sito web o nei loro rapporti annuali, ad una politica relativa ai minerali provenienti da zone di conflitti. Lo confermano i dati forniti da un’inchiesta della Commissione.
  • L’88% delle imprese europee prese in considerazione dalla ONG olandese SOMO non fanno alcun riferimento, sul loro sito web, ai minerali provenienti da zone di conflitti.

La diligenza ragionevole non può, da sola, porre fine ai conflitti, né eliminare completamente il commercio di minerali con cui certi gruppi armati si finanziano. Ma migliorando la trasparenza e chiedendo alle imprese di impegnarsi a minimizzare questi rischi, essa può contribuire a interrompere i flussi di capitali verso i gruppi armati e altri intervenenti corrotti o responsabili di violazioni dei diritti umani.

2. A COSA DEVE SERVIRE LA DILIGENZA RAGIONEVOLE NELLE CATENE D’APPROVVIGIONAMENTO?

I principi guida dell’ONU stipulano in modo inequivocabile che, nell’ambito delle loro attività commerciali, tutte le imprese devono rispettare i diritti umani. La diligenza ragionevole applicata alle catene di approvvigionamento – esercizio consistente nell’identificare e gestire i rischi contenuti nella catena di approvvigionamento – è considerata come uno dei principali strumenti che permette di aiutare le imprese ad adempiere ai loro doveri. La diligenza ragionevole è già applicata in una vasta gamma di filiere, tra cui quelle del tessile, dell’alimentazione, della sanità, della sicurezza, del legname e della finanza. Nel settore dei minerali, la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza costituisce la norma internazionale per le imprese che operano lungo tutta la catena di approvvigionamento. La diligenza ragionevole è uno strumento concreto e flessibile. Essa mette l’accento su ciò che l’impresa dovrebbe fare per identificare, valutare e gestire i rischi connessi alla sua catena di approvvigionamento. Essa riconosce che diversi fattori individuali possono influire sul tipo di risposta che l’impresa dà ad un particolare rischio come, ad esempio, la sua posizione all’interno della catena di approvvigionamento, le sue dimensioni e la sua influenza sui fornitori.

Essa adotta un approccio basato sul rischio. Le misure che saranno prese per scoprire e gestire i rischi dovrebbero essere previste caso per caso e adattate ai rischi cui l’impresa deve concretamente far fronte. Essa si basa sul principio secondo il quale le imprese fanno degli sforzi ragionevoli e proattivi, per cercare un continuo miglioramento.

Molte imprese e autorità nazionali dell’UE conoscono già i principi fondamentali della diligenza ragionevole.

  • Delle legislazioni europee e nazionali, tra cui la direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea e il regolamento dell’UE sul legname, rendono obbligatoria la diligenza ragionevole in alcuni settori. È anche frequente rendere obbligatoria la presentazione di informazioni sulle pratiche di diligenza ragionevole nelle catene di approvvigionamento (ad esempio, la direttiva dell’UE in materia di pubblicazione di informazioni non finanziarie e la legge britannica sulle moderne forme di schiavitù “Modern Slavery Act”).
  • La Direttiva dell’Unione europea sull’antiriciclaggio stipula che, tenendo conto dei fattori di rischio, gli Stati membri devono assicurarsi che le diverse entità prendano delle “misure appropriate”, per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tali misure dovrebbero anche essere “proporzionate alla natura e alle dimensioni delle entità soggette”.
  • La legislazione britannica sulla lotta contro la corruzione, il “Bribery Act”, prevede che, per impedire la corruzione, l’organizzazione metta in atto delle procedure che siano proporzionate ai rischi di corruzione cui essa è esposta e, nello stesso tempo, alla sua natura e alle sue dimensioni.
  • Il Regolamento dell’UE sul legname esige che ogni operatore disponga di procedure “adeguate e proporzionate” per minimizzare i rischi.

Molte imprese e autorità nazionali dell’UE sono dunque già consapevoli della necessità di adottare delle procedure e dei sistemi di gestione dei rischi che siano “ragionevoli”, “adeguati” e “proporzionati”, in vista di un continuo miglioramento delle loro catene di approvvigionamento.

La diligenza ragionevole non significa quindi una restrizione degli scambi commerciali o un embargo. Anzi, la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza incoraggia le imprese ad approvvigionarsi anche in zone ad alto rischio, pur adottando misure concrete per assicurarsi di usare la massima prudenza e gestire i rischi in modo responsabile. Essa non cerca di dissuadere le imprese dall’approvvigionarsi in certi paesi o regioni. Un totale disimpegno da certe regioni o paesi non è un obiettivo responsabile, né un’esigenza dell’applicazione della diligenza ragionevole alle catene di approvvigionamento.

3. GARANTIRE LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI DILIGENZA RAGIONEVOLE VIABILE PER LE IMPRESE

Il Parlamento propone che gli importatori a monte e le imprese a valle che sono le prime a immettere sul mercato i minerali in questione debbano procedere a un esercizio di diligenza ragionevole, per aumentare l’efficacia del Regolamento in almeno tre modi:

  • Interrompere tutti i flussi commerciali illegali.

Sarebbe necessario che il Regolamento coprisse non solo le importazioni di forme grezze di minerali 3T, ma anche le importazioni di prodotti finiti – come telefoni cellulari, automobili e computer portatili -, di prodotti semifiniti e di componenti contenenti dei minerali 3T utilizzati per la loro fabbricazione.

  • Rafforzare, a livello mondiale, l’impatto del Regolamento sulle pratiche delle catene di approvvigionamento. Includendo le imprese a valle responsabili della prima immissione sul mercato, la proposta del Parlamento si avvale dell’influenza commerciale dell’UE, per fare pressione sulle imprese stabilite al di fuori dell’UE e che fanno parte della catena di approvvigionamento delle imprese europee, in particolare le fonderie. Ma l’approccio della Commissione, essendo focalizzato sulle imprese a monte, perde questa opportunità. Le fonderie / raffinerie con sede nell’UE rappresentano una piccola percentuale del settore mondiale specializzato nella fusione dello stagno, del tantalio e del tungsteno.
  • Armonizzare meglio il Regolamento con la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza e con i principi Guida delle Nazioni Unite.

Queste due normative stabiliscono inequivocabilmente che l’approvvigionamento responsabile incombe sia alle imprese a monte che a quelle a valle. La diligenza ragionevole è efficace quando essa implica queste due categorie di imprese, permettendo loro di condividere le informazioni e di influenzare i fornitori in maniera collettiva.

Per garantire l’adeguatezza e la fattibilità delle norme e per “evitare delle distorsioni involontarie sul mercato”, il Parlamento fa una chiara distinzione tra le norme previste per le imprese nelle varie fasi della catena di approvvigionamento (articolo 1, comma (b)). Per esempio, il Parlamento ha chiaramente fatto valere che le norme applicabili a valle dovrebbero riflettere il fatto che queste imprese sono più distanti dalle miniere, dove si estraggono i minerali.

a) Rafforzare le disposizioni del Parlamento relative alle imprese a monte

La proposta del Parlamento trasforma in obbligatorio il dispositivo volontario della Commissione circa le imprese a monte (articolo 1, paragrafo 2) e, praticamente, non modifica le disposizioni originarie della Commissione (articoli 3-7) a loro riguardo.

Tuttavia, si dovrebbero rafforzare due grandi aspetti.

– In primo luogo, mentre la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza classifica le imprese in due categorie – “a monte” e “a valle” – il testo del Parlamento individua tre attori: le fonderie / raffinerie, gli importatori di materie prime grezze e le imprese a valle, che per prime immettono dei minerali 3T (o dei prodotti contenenti dei minerali 3T) sul mercato unico europeo.

Pertanto, gli articoli 4-7 impongono le esigenze dell’OCSE, applicabili alle imprese “a monte” – per esempio, identificare il paese d’origine e effettuare dei controlli – anche a un gruppo intermedio di importatori di materie prime grezze che, concretamente, potrebbero situarsi più a valle nella catena di approvvigionamento. Invece, il Regolamento non dovrebbe obbligare le imprese a valle ad adempiere i requisiti imposti alle società a monte come, per esempio, effettuare dei controlli (audit) o fare la tracciabilità dei minerali fino al paese o alla miniera di origine.

– In secondo luogo, la “lista bianca” delle fonderie e raffinerie responsabili (articolo 8) ha tre grandi limiti:

  • Per essere incluse nella Lista bianca, le fonderie e raffinerie non devono rispettare nessuno dei criteri relativi a un approvvigionamento responsabile.
  • Le “fonderie e raffinerie responsabili” che figurano sulla lista sono definite come “fonderie e raffinerie incluse nella catena di approvvigionamento di un importatore responsabile” (articolo 2 (p)). Tuttavia, non si può confondere la buona prestazione di un “importatore responsabile” con quella delle fonderie che lo approvvigionano. Il carattere progressivo della diligenza ragionevole fa sì che un importatore potrebbe, per un certo tempo, adempiere ai propri obblighi rispetto al Regolamento, anche approvvigionandosi presso una fonderia che non soddisfa i requisiti o non è conforme, se – per esempio – ha un piano preciso per migliorare e gestire questa deficienza in futuro.
  • La lista non è aperta alle fonderie / raffinerie situate al di fuori della catena di approvvigionamento delle imprese dell’UE, anche se si approvvigionano in modo responsabile.

Anche la lista degli importatori responsabili (articolo 7 (a)) presenta carenze simili.

Raccomandazioni relative alle disposizioni che riguardano le imprese a monte:

Agli Stati membri, chiediamo di:

  • Chiarire la distinzione tra le norme per le imprese a monte e le norme per le imprese a valle coinvolte dal Regolamento, conformemente alla Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza,

– modificando gli obblighi relativi al sistema di gestione (articolo 4, paragrafo (g)), in modo che gli importatori di metalli situati a valle non siano tenuti ad applicare un sistema di tracciabilità della catena di controllo o di approvvigionamento. Tuttavia, questi importatori dovrebbero essere tenuti a introdurre un sistema di trasparenza della catena di approvvigionamento che permetta l’identificazione delle fonderie e delle raffinerie e la circolazione di informazioni specifiche in conformità con la tappa 1 della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.

– limitando le esigenze sulla procedura di controllo (di audit) (articolo 6) delle fonderie e delle raffinerie che trasformano e / o importano dei minerali 3T, in conformità con la tappa 4 della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.

– modificando gli obblighi di divulgazione delle informazioni (articolo 7, comma 3), in modo che gli importatori situati a valle non siano tenuti a rivelare i risultati dell’audit da parte di terzi indipendenti o la percentuale di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. • Rafforzare la Lista bianca (articolo 8), affinché (1) si basi su criteri significativi di diligenza ragionevole e di trasparenza pubblica, (2) sia controllata regolarmente e in modo trasparente, (3) sia aperta alle fonderie e raffinerie che non fanno parte della catena di approvvigionamento di “importatori responsabili” con sede nell’UE e (4) inciti esplicitamente ad un approvvigionamento nelle zone di conflitto e ad alto rischio.

  • Invitare la Commissione a elaborare degli strumenti e delle linee guida supplementari, per consentire alle imprese a monte di adempiere meglio ai loro obblighi. Vedere le raccomandazioni nella sezione (b).

b) Tradurre in un sistema viabile le disposizioni dell’OCSE relative alle imprese a valle

Il Parlamento propone che il Regolamento:

  • Sia applicato a tutte le imprese a valle “che immettono sul mercato europeo le risorse in questione – compresi i prodotti contenenti queste risorse – “(considerazione 9 (a)).
  • Obblighi queste imprese a “elaborare e a pubblicare un rapporto sul dovere di diligenza applicato alla loro catena di approvvigionamento”; a adottare “tutte le misure ragionevoli” possibili per identificare e affrontare i rischi inerenti alla loro catena di approvvigionamento, conformemente alla Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza e a “sottomettersi all’obbligo di informare” sulle loro pratiche di diligenza ragionevole (considerazione 9 (a) e articolo 1, paragrafo 2 (d)).

In virtù della guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, l’impresa a valle ha la responsabilità di identificare, valutare e gestire i rischi nella sua catena di approvvigionamento, compreso il rischio che essa si approvvigioni presso una fonderia non responsabile.

È tuttavia previsto che l’impresa lo possa fare, se prende delle misure ragionevoli e proporzionate per:

  • Istituire un sistema di trasparenza per identificare le fonderie e raffinerie presenti nella sua catena di approvvigionamento. In pratica, ciò significa che le imprese devono, in un primo momento, chiedere queste informazioni ai loro fornitori diretti (attraverso colloqui confidenziali o includendo degli obblighi di divulgazione nei contratti con i loro fornitori).
  • Valutare se esiste il rischio che una fonderia o raffineria sia non responsabile (per cattiva volontà, poco affidabile o che non cerca di identificare e di gestire i rischi nella sua catena di approvvigionamento), prendendo in considerazione le informazioni raccolte attraverso il sistema sopra descritto e relative al paese di origine, al trasporto e al transito dei minerali contenuti nelle catene di approvvigionamento della fonderia o della raffineria e ai loro processi di diligenza ragionevole – compreso il risultato degli audit.
  • Gestire e trattare ogni rischio identificato, conformemente a un piano di gestione dei rischi e segnalando, per esempio, i risultati ai membri designati della direzione dell’impresa.

Il Regolamento dovrebbe precisare in maniera esplicita che la responsabilità della diligenza ragionevole e della divulgazione pubblica delle informazioni spetta alle singole imprese. Un aiuto – sia attraverso la Lista bianca o altri strumenti simili – non può in alcun caso dispensare le imprese a monte o a valle dall’adempiere a questo obbligo individuale.

L’approvvigionamento responsabile consiste nel gestire e condividere, in modo logico ed efficace, i rischi e i costi connessi riscontrati lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il costo di un approvvigionamento irresponsabile è ben reale. Esso si ripercuote sulle comunità colpite dai conflitti e dalle violenze.

Infatti, anche l’approvvigionamento irresponsabile genera un costo giuridico, finanziario e di reputazione per le imprese e gli investitori. Lo studio d’impatto realizzato dalla Commissione ha stimato che il costo economico della diligenza ragionevole è veramente “ragionevole e addirittura minore” a lungo termine per la maggior parte delle imprese, compresi i produttori e i commercianti a valle. Secondo alcune stime, tali costi rappresentano lo 0,014% (costi iniziali) e lo 0,011% (costi annuali ricorrenti) del totale annuale degli affari.

Molte imprese a valle riconoscono la loro responsabilità nei confronti del rispetto dei diritti umani e i vantaggi procurati da catene d’approvvigionamento responsabili.

  • Migliaia di imprese hanno pubblicato delle politiche in materia di tutela dei diritti umani. L’IKEA ha dimostrato che le catene di approvvigionamento etiche sono “assolutamente” più redditizie. Certe aziende, come Apple, Alcatel-Lucent (Francia) e Deutsche Telekom (Germania) hanno riconosciuto il fatto che le imprese devono tenere conto dei rischi di violazioni dei diritti umani riscontrabili nelle catene di approvvigionamento in minerali, compresi i rischi associati al finanziamento di gruppi armati.
  • Un altro gruppo di investitori, che gestisce un patrimonio di più di 855 miliardi di euro, ha parlato dei vantaggi procurati dalla diligenza ragionevole nelle catene di approvvigionamento e ha pubblicamente appoggiato una regolamentazione europea forte per lottare contro i minerali provenienti da zone di conflitto.

Il problema non è che le PMI non vogliano o non possano applicare una diligenza ragionevole. Le PMI svolgono un ruolo cruciale nelle catene di approvvigionamento di minerali 3T. Escluderle causerebbe l’apparizione di gravi carenze nella catena di informazioni delle altre imprese. Secondo lo studio d’impatto realizzato dalla Commissione, la maggior parte delle piccole imprese sono a favore di un certo grado di obbligatorietà. Altre PMI si sono addirittura espresse a favore di esigenze obbligatorie per l’intera catena di approvvigionamento.

La diligenza ragionevole apporta una gran parte di flessibilità di cui le PMI hanno bisogno, perché le norme sono adattate alle loro dimensioni e all’influenza che esse esercitano sui fornitori.

Raccomandazioni relative alle disposizioni che disciplinano le imprese a valle

Raccomandiamo agli Stati membri di tradurre sul piano giuridico le norme dell’OCSE relative alle imprese a valle che, per prime, immettono i prodotti sul mercato, come ha fatto la Commissione per le imprese a monte. Come previsto nella Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, gli Stati membri potrebbero chiedere alla Commissione di preparare degli strumenti e delle linee guida aggiuntive, per aiutare le imprese ad adempiere ai loro obblighi, tra cui:

  • Delle disposizioni appropriate, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. Il regolamento dovrebbe chiaramente indicare che le imprese che già utilizzano dei sistemi o delle procedure di diligenza ragionevole conformi alle esigenze del Regolamento non siano tenute ad adottare nuovi sistemi.
  • Delle linee guida e degli strumenti per valutare e gestire il rischio. La Commissione potrebbe preparare dei consigli da proporre alle imprese per aiutarle a: (a) verificare se esse si approvvigionano presso una fonderia non responsabile, secondo dei criteri di rischio non esaustivi conformemente con la Guida OCSE e (b) identificare quali tipi di misure di gestione dei rischi sono considerate “ragionevoli” e “proporzionate”.
  • Degli strumenti specifici per le PMI.
  • Istituzione di un ufficio di assistenza tecnica centralizzato per l’UE per aiutare le imprese.
  • Creazione di un forum che permetta di condividere le informazioni e i dati in modo standardizzato e trasparente.

4. GARANTIRE L’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA VIABILE PER GLI STATI MEMBRI

L’articolo 9 esige dalla autorità competenti che “assicurino un’applicazione effettiva ed uniforme” del Regolamento (paragrafo 3), ma gli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 restano limitati agli importatori di materie prime grezze. Noi raccomandiamo di estendere il campo di questi articoli, per coprire tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, comprese le imprese a valle che immettono dei minerali 3T – o dei prodotti contenenti dei 3T – sul mercato unico.

Riteniamo che gli Stati membri possono avvalersi dell’esperienza delle leggi e norme comunitarie già esistenti in materia di diligenza ragionevole, di trasparenza e di sorveglianza dei mercati, al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione adattate e armonizzate del futuro Regolamento sull’approvvigionamento in minerali.

Come possono le autorità di identificare le imprese che dovrebbero valutare?

Le autorità dovranno essere in grado di identificare le imprese coperte dalla proposta di legge. Dovrebbe essere relativamente facile identificare gli importatori di materie prime grezze già individuati dalla Commissione (19-20 fonderie e raffinerie, 300 commercianti e 100 produttori) nell’ambito del suo studio d’impatto. Come rilevato dalla Commissione, le autorità doganali avranno già il nome della maggior parte di queste società.

Sarà invece un po’ più difficile individuare le imprese a valle, che sono le prime ad immettere dei 3T sul mercato unico europeo. La Commissione ha già fornito un certo aiuto, elencando 15 settori interessati nell’ambito dell’utilizzazione e della commercializzazione dei 3T.

Per facilitare le autorità a identificare le imprese di questi settori, le imprese dovrebbero essere tenute a registrarsi:

  • Registrazione presso la Camera di commercio locale, un consorzio di imprese o un’autorità locale,
  • Registrazione presso le autorità nazionali, come le autorità di vigilanza sui mercati,
  • Registrazione presso le autorità doganali.

Alcune imprese potrebbero non sapere che i loro prodotti contengono dei minerali 3T o che sono considerate, in virtù del Regolamento, come “le prime ad immetterli sul mercato unico”. Per gestire questo rischio, gli Stati membri potrebbero chiedere alla Commissione, all’OCSE, o a qualsiasi altro organismo, di fornire ulteriori indicazioni all’attenzione delle imprese, includendo una lista dei settori “prioritari” e un elenco dei prodotti contenenti dei minerali 3T.

Come possono gli Stati membri valutare la conformità delle imprese?

Affinché il Regolamento sia viabile per gli Stati membri, essi dovranno istituire dei sistemi che permettano loro di ricevere e gestire delle informazioni chiare e standardizzate provenienti dalle imprese. Inoltre, il loro metodo di valutazione della conformità dovrà adottare un approccio fondato sul rischio.

a) Obblighi di divulgazione da parte delle imprese

Le proposte formulate tanto dal Parlamento che dalla Commissione richiedono che gli importatori di materie prime grezze comunichino annualmente, alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni specifiche (si veda l’articolo 7 delle due proposte). Queste imprese sono inoltre tenute a rendere conto, pubblicamente e nel modo “più ampio possibile”, delle loro politiche e pratiche di diligenza ragionevole, in rapporto con il loro obbligo di identificare e risolvere i rischi in conformità con la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza (articolo 1, paragrafo 2 (d)).

In pratica, la tappa 5 della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza prevede che un’impresa a valle:

  • fornisca delle informazioni sulla sua politica di diligenza ragionevole nella sua catena di approvvigionamento e sulla struttura di gestione incaricata della diligenza ragionevole dell’impresa, compreso il nome della persona direttamente responsabile;
  • descriva le misure adottate per identificare le fonderie e le raffinerie della sua catena di approvvigionamento e valutare le loro pratiche di diligenza ragionevole;
  • descriva le misure adottate per identificare e gestire i rischi, compresa la modalità di gestione dei rischi associati a un approvvigionamento presso una fonderia / raffineria non responsabile;
  • pubblichi tutti i rapporti di audit disponibili delle fonderie / raffinerie, tenendo conto delle preoccupazioni in materia di riservatezza commerciale e di competitività.

Quindi sarebbe necessario che il Regolamento stabilisse degli obblighi chiari in materia di diligenza ragionevole e di presentazione pubblica di rapporti all’attenzione di tutte le imprese che sono le prime a commercializzare dei minerali 3T, conformemente alla Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.

b) Obblighi degli Stati membri concernenti la valutazione della conformità

Una volta che le imprese hanno inviato le informazioni pertinenti alle autorità, queste ultime devono effettuare adeguati controlli ex post, utilizzando un approccio fondato sul rischio (articolo 10). Le autorità dovranno valutare se un’impresa ha adempito ai suoi obblighi di diligenza ragionevole in virtù degli articoli 4-7. A questo titolo, gli Stati membri possono trarre degli utili insegnamenti dalle esperienze che essi hanno di altri sistemi di diligenza ragionevole.

In effetti, diverse autorità e organismi di regolamentazioni nazionali hanno l’esperienza della realizzazione di sistemi di gestione dei dati destinati a ricevere e a gestire grandi quantità di informazioni emanate dalle imprese. Per esempio, nel Regno Unito, alla “Companies House” vengono registrate più di 3 milioni di imprese e archiviati più di 7 milioni di documenti ogni anno. Il registro europeo del commercio contiene le informazioni di 20 milioni di imprese che coprono 27 giurisdizioni.

Per aiutare le autorità nazionali, la Commissione, l’OCSE e altri organi potrebbero elaborare delle linee guida e una lista dei settori e dei prodotti.

In ogni caso, gli Stati membri devono essere i primi responsabili del monitoraggio e dell’applicazione del Regolamento e non devono trasferire questa responsabilità al settore privato.

c) Raccomandazioni relative alle disposizioni in materia di monitoraggio e applicazione:

Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, suggeriamo che gli Stati membri propongano almeno:

  • L’ampliamento delle disposizioni relative al monitoraggio e all’applicazione del Regolamento (articoli 10-15), in modo che esse siano applicate a tutte le imprese implicate dal Regolamento, comprese le imprese a valle che sono le prime a immettere sul mercato unico dei minerali 3T o dei prodotti contenenti dei 3T.
  • Delle esigenze di presentazione di rendicontazione chiara e armonizzata, al fine di garantire che le imprese offrano delle informazioni in un formato trasparente e armonizzato in tutta l’UE e di assicurare che la gestione e il trattamento delle informazioni da parte delle autorità degli Stati membri si basino su dei principi appropriati di accesso ai dati.
  • Una piattaforma formale o un altro meccanismo, per assicurare l’instaurazione di un dialogo frequente e standardizzato, di una condivisione dell’informazione e di un coordinamento tra le autorità competenti.
  • Una disposizione indirizzata specificamente a un meccanismo di allerta che attivi in maniera automatica, trasparente e tempestiva l’apertura di inchieste da parte delle autorità competenti. Per le aziende con sede nell’UE, l’inchiesta dovrebbe essere condotta dall’autorità del paese in cui l’impresa è installata.

5. ACCRESCERE L’EFFICACIA DEL REGOLAMENTO: OPTARE PER UN APPROCCIO PIÙ GLOBALE

Un regolamento dell’UE sugli scambi commerciali il cui obiettivo è di interrompere i flussi di capitali verso i gruppi armati, i membri corrotti delle forze armate e altri soggetti violenti non potrà, da solo, mettere fine ai conflitti o alle gravi violazioni dei diritti umani. Le esigenze europee per un approvvigionamento responsabile devono quindi far parte di un programma coerente e globale che includa altre iniziative volte, ad esempio, a sostenere una riforma della governance e a mobilizzare in maniera appropriata diplomazia e politica per lo sviluppo.

a) Misure di accompagnamento

Il Parlamento ha integrato nel regolamento (articolo 15) delle misure di accompagnamento, conformemente alle misure indicate nella Comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica sicurezza e resa pubblica il 5 marzo 2014. Tuttavia, sarebbe preferibile che le misure di accompagnamento rispondano alle potenziali sfide di sviluppo associate all’attuazione del Regolamento. Per esempio, l’obiettivo delle misure di cooperazione allo sviluppo e di politica estera non dovrebbe essere unicamente di favorire le capacità e le condizioni del mercato per promuovere il commercio di risorse ottenute in modo responsabile. Anche se tali misure sono importanti, la diplomazia e la cooperazione allo sviluppo europea dovrebbero concentrarsi principalmente sulle sfide cui il settore minerario artigianale informale potrebbe far fronte, se le operazioni commerciali o le decisioni di approvvigionamento dovessero cambiare a causa dell’applicazione de Regolamento.

b) Eventuale estensione del campo di applicazione materiale

La proposta del Parlamento si limita allo stagno, al tantalio, al tungsteno e all’oro e ignora quindi il ruolo che svolgono – e che potrebbero svolgere in futuro – altri minerali e altre risorse naturali nel finanziamento di conflitti e di violazioni dei diritti umani. A causa di questa limitazione posta al suo ambito di applicazione, il Regolamento, com’è stato redatto, non potrà adattarsi ad eventuali cambiamenti nell’ambito del commercio delle risorse, o alla natura mutevole dei conflitti e delle violazioni dei diritti umani. Questa limitazione del campo di applicazione è in contrasto con la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, che dovrebbe essere applicato a tutte le catene di approvvigionamento in minerali. Il Regolamento dovrebbe pertanto includere un meccanismo che permetta di coprire altri minerali e altre risorse naturali, come è il caso nella legislazione DFA 1502.

[1] Cf Testo completo in francese: http://www.eurac-network.org/pdf/plaidoyers/ngo-coalition-briefing-october-2015-french-.pdf